ENTE LIVORNESE SCUOLA EDILE | via Piemonte, 62/B - 57124 Livorno | Telefono 0586.855248 - Fax 0586.855124

 
 

Confindustria Livorno
Fillea CIGL Filca CISL Feneal UIL
Formedil
Cassa Edile Livorno Comitato Paritetico Territoriale Livorno
Provincia di Livorno
 
Statuto dell'Ente Livornese Scuola Edile

Statuto dell’Ente Livornese Scuola Edile


Art. 1 - Costituzione

1. Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile tra la Sezione dei Costruttori Edili aderente a Confindustria e la FENEAL- UIL, la FILCA – CISL e la FILLEA – CGIL della provincia di Livorno aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal- Uil, Filca –Cisl e Fillea-Cgil, è costituito l'Ente paritetico territoriale per la formazione per l'industria edilizia ed affini denominato "Ente Livornese Scuola Edile” per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto.

2. L'Ente è lo strumento per l’attuazione, nella provincia di Livorno e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E., e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché tra la Sezione dei Costruttori Edili e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di Livorno. 
Le norme di costituzione e statutarie dell’Ente Livornese Scuola Edile sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell’ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. 
L’organizzazione interna, le funzioni, le regole di contribuzione e le prestazioni, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma del presente punto 2, e nell’ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell’Ente Livornese Scuola Edile.

3. Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette. Al di fuori della contrattazione collettiva di cui all’ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti dell’Ente Livornese Scuola Edile.

Art. 2 Partecipazione al sistema paritetico nazionale

1. L'Ente è parte organica del sistema formativo nazionale paritetico di categoria, espressione dell’autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità. Il sistema nazionale è strutturato in organismi territoriali, denominati scuole edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell'organismo nazionale di raccordo coordinamento e indirizzo denominato Formedil.

2. L'Ente opera secondo le indicazioni di cui al protocollo sugli organismi bilaterali (allegato 31 al vigente CCNL di settore) provvedendo altresì a realizzare in sede territoriale il coordinamento con la locale Casse edile e il CPT - Comitato per la Prevenzione degli Infortuni -, relativamente al trasferimento e all’acquisizione dei dati, alla informazioni e all’attività formativa relativa alla materia della sicurezza.

3. L’Ente non ha fini di lucro.

4. L’Ente ha sede a Livorno in via Piemonte 62/b.

5. La durata dell’Ente è indeterminata nel tempo

6. L’Ente provvede ad inviare annualmente al Formedil nazionale il questionario di rilevazione delle attività formative per la redazione di un rapporto annuale sulla formazione nel settore.

7. L’Ente è tenuto a trasmettere annualmente al Formedil nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della scheda di riclassificazione predisposta dal Formedil stesso, entro un mese dalla sua approvazione.

8. L’Ente versa al Formedil Nazionale per il tramite della locale Cassa Edile entro il 31 marzo di ogni anno il contributo fissato dalle parti sociali in sede di CCNL.

9. La quota o contributo associativo è intrasmissibile irrivalutabile e irrestituibile.

Art. 3 Scopi statutari

L'Ente Livornese Scuola Edile , è l'agenzia formativa di settore che opera a livello territoriale nell'ambito del sistema nazionale Formedil. Essa opera su base territoriale in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil nazionale. 
In particolare, l'Ente cura la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro, nonché, iniziative di informazione e formazione per la sicurezza realizzate in collaborazione con il corrispondente CPT.

Art. 4 Attività dell'Ente

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:
- del Regolamento;
- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.
In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte a:
a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
b) giovani neo diplomati e neo laureati;
c) giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) 
d) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
e) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
f) lavoratori in mobilità;
g) lavoratori in disoccupazione;
h) lavoratori in CIG.
L'Ente organizza ed attua in collaborazione con il corrispondente CPT attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.
In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali tale formazione si rivolge a:
a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato in diritto dovere di istruzione, professionalizzante e di alta formazione;
c) tecnici, capisquadra, capi cantiere e preposti;
d) lavoratori occupati;
e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti dell'Organismo nazionale di coordinamento FORMEDIL e sue articolazioni regionali.
L’Ente, inoltre, se del caso può svolgere l’attività di cui all’allegato 23 del vigente CCNL.

Art. 5 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell’Ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da: 
a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Livorno, ad esse aderenti;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.

Art. 7 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Art. 8 Organi amministrativi e di controllo

Sono organi dell’Ente:

• il Presidente
• il Vice Presidente
• il Comitato di Presidenza
• il Consiglio di amministrazione 
• il Collegio sindacale

Gli organi dell’Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 9 Consiglio di amministrazione

a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente:
- n. 6 dalla Sezione dei Costruttori Edili aderente a Confindustria della provincia di Livorno;
- n. 6 congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all’art. 1

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.
È, però, data facoltà agli Organismi sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. I membri del Consiglio di amministrazione verranno resi indenni dalle spese connesse alle funzioni istituzionali così come stabilito dal Regolamento interno.

d) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.
Spettano, in particolare, al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:
1) Amministrare il contributo contrattuale della provincia di Livorno ed il patrimonio dell'Ente.
2) Provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite.
3) Curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.
4) Curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1.
5) Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.
6) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente.
7) Stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente.
8) Approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività, dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso all'Organismo nazionale di coordinamento FORMEDIL e sue articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1.
9) Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

e) Convocazioni

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta a bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.
La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.
Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Direttore.

f) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun membro ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Nel caso di attuazione del secondo comma del paragrafo 1) della lettera a), per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione é necessaria la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

Art. 10 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui all'art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.
Spetta al Presidente di:
a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.
Il Presidente ha la firma sociale.
Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dalla Sezione dei Costruttori Edili aderente a Confindustria e dalle Organizzazioni dei lavoratori.
In caso di inadempimento del Presidente ad esercitare temporaneamente le funzioni proprie della carica, il consigliere più anziano in carica della parte imprenditoriale, lo sostituisce nella carica di Presidente.
In caso di inadempimento del Vice Presidente ad esercitare le funzioni proprie della carica, l’altro consigliere espresso dalla medesima parte sindacale lo sostituisce nella carica di Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni salva la facoltà di sostituzione di cui all’art. 9 lettera b .
Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza. Il Presidente, come specificato all'art. 5, ha la rappresentanza legale dell'Ente.
Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:
a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
c) proporre al Consiglio di amministrazione la ratifica della nomina del Direttore di cui al successivo art. 12;
d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione.
Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta.
Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 9 punto b per il Consiglio di amministrazione.

Art. 11 Collegio dei sindaci revisori

a) Composizione
Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalla Sezione dei Costruttori Edili aderente a Confindustria della provincia di Livorno, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Livorno, in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell’articolo 1.
I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri collegiati o nell'Albo dei Revisori Contabili oppure nell'Albo dei Dottori Commercialisti.
Il Presidente del collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nell'Albo dei Revisori Contabili.
In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

b) Compensi
Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata 
I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni
I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
I Sindaci revisori partecipano alle riunione del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 12 Direttore

Il Direttore, all'infuori del Consiglio di amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione. 
In particolare:
a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione;
c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di amministrazione;
d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
e) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con il FORMEDIL nazionale ed il Formedil regionale.
Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13 Personale dell'Ente

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Direttore sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al CCNL di settore o alle normative di Legge regionale ove richiesto. 
Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, sentito il Direttore nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14 Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione.
I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.
Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.
In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662

Art. 15 Esercizi

Poiché con il presente Statuto si modifica la decorrenza dell’esercizio finanziario l’esercizio in corso chiuderà al 31 dicembre 2007 anziché il 30 settembre 2007. Successivamente alla data del 31 dicembre 2007 l'esercizio finanziario dell'Ente avrà decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo,che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.
Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all’art.1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione 
Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative.
Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere corredato di una scheda di riclassificazione predisposta dal Formedil nazionale, con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.
Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico –corredato dalla relazione del collegio sindacale,deve essere inviato al Formedil nazionale; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell’art. 1 rappresentate nel Consiglio di amministrazione perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali, sentito il parere del FORMEDIL nazionale.
Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorsi n. 12 mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio dell’ente deve essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali che hanno approvato lo statuto medesimo, sentito il parere di conformità del Consiglio di amministrazione del FORMEDIL nazionale.

Art. 18 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

Art. 19 Regolamento interno

Il Consiglio di amministrazione, previo accordo dei soggetti di cui all’art. 1 del presente Statuto, approva, per assicurare il miglior funzionamento dell’Ente, un Regolamento interno per l’applicazione di quanto sopra riportato.

Art. 20 Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni del Codice Civile. 

 

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